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Capo
I - Princìpi generali
1.
Finalità e definizioni.
1. La presente
legge garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel
rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità
delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza
e all'identità personale; garantisce altresì i diritti delle persone
giuridiche e di ogni altro ente o associazione.
2. Ai fini
della presente legge si intende:
a) per
"banca di dati", qualsiasi complesso di dati personali, ripartito
in una o più unità dislocate in uno o più siti, organizzato secondo
una pluralità di criteri determinati tali da facilitarne il trattamento;
b) per
"trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti
con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati,
concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione,
l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto,
l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione,
la cancellazione e la distruzione di dati;
c) per
"dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica,
persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili,
anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione,
ivi compreso un numero di identificazione personale;
d) per
"titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione
e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono le
decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento
di dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;
e) per
"responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica
amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo
preposti dal titolare al trattamento di dati personali;
f) per
"interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione
cui si riferiscono i dati personali;
g) per
"comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più
soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma,
anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
h) per
"diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati,
in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o
consultazione;
i) per
"dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di trattamento,
non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
l) per
"blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea
di ogni altra operazione del trattamento;
m) per
"Garante", l'autorità istituita ai sensi dell'articolo 30.
2.
Ambito di applicazione.
1. La presente
legge si applica al trattamento di dati personali da chiunque effettuato
nel territorio dello Stato.
3.
Trattamento di dati per fini esclusivamente personali.
1. Il trattamento
di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente
personali non è soggetto all'applicazione della presente legge, sempreché
i dati non siano destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione.
2. Al trattamento
di cui al comma 1 si applicano in ogni caso le disposizioni in tema
di sicurezza dei dati di cui all'articolo 15, nonché le disposizioni
di cui agli articoli 18 e 36.
3. Particolari
trattamenti in ambito pubblico.
1. La
presente legge non si applica al trattamento di dati personali effettuato:
a) dal
Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1°
aprile 1981, n. 121 (2), come modificato dall'articolo 43, comma
1, della presente legge, ovvero sui dati destinati a confluirvi
in base alla legge, nonché in virtù dell'accordo di adesione alla
Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, reso esecutivo
con legge 30 settembre 1993, n. 388 (3);
b) dagli
organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977,
n. 801 (4), ovvero sui dati coperti da segreto di Stato ai sensi
dell'articolo 12 della medesima legge;
c) nell'ambito
del servizio del casellario giudiziale di cui al titolo IV del libro
decimo del codice di procedura penale e al regio decreto 18 giugno
1931, n. 778 (5), e successive modificazioni, o, in base alla legge,
nell'ambito del servizio dei carichi pendenti nella materia penale;
d) in
attuazione dell'articolo 371-bis, comma 3, del codice di procedura
penale o, per ragioni di giustizia, nell'ambito di uffici giudiziari,
del Consiglio superiore della magistratura e del Ministero di grazia
e giustizia;
e) da
altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello
Stato o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, in
base ad espresse disposizioni di legge che prevedano specificamente
il trattamento.2. Ai trattamenti di cui al comma 1 si applicano
in ogni caso le disposizioni di cui agli articoli 9, 15, 17, 18,
31, 32, commi 6 e 7, e 36, nonché, fatta eccezione per i trattamenti
di cui alla lettera b) del comma 1, le disposizioni di cui agli
articoli 7 e 34.
4.Trattamento
di dati svolto senza l'ausilio di mezzi elettronici.
1. Il trattamento
di dati personali svolto senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque
automatizzati è soggetto alla medesima disciplina prevista per il trattamento
effettuato con l'ausilio di tali mezzi.
5.
Trattamento di dati svolto senza l'ausilio di mezzi elettronici.
1. Il trattamento
di dati personali svolto senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque
automatizzati è soggetto alla medesima disciplina prevista per il trattamento
effettuato con l'ausilio di tali mezzi.
6.
Trattamento di dati detenuti all'estero.
1. Il trattamento
nel territorio dello Stato di dati personali detenuti all'estero è soggetto
alle disposizioni della presente legge.
2. Se il
trattamento di cui al comma 1 consiste in un trasferimento di dati personali
fuori dal territorio nazionale si applicano in ogni caso le disposizioni
dell'articolo 28.
Capo
II - Obblighi per il titolare del trattamento
7.
Notificazione.
1.
Il titolare che intenda procedere ad un trattamento di dati personali
soggetto al campo di applicazione della presente legge è tenuto a darne
notificazione al Garante.
2.
La notificazione è effettuata preventivamente ed una sola volta, a mezzo
di lettera raccomandata ovvero con altro mezzo idoneo a certificarne
la ricezione, a prescindere dal numero delle operazioni da svolgere,
nonché dalla durata del trattamento e può riguardare uno o più trattamenti
con finalità correlate. Una nuova notificazione è richiesta solo se
muta taluno degli elementi indicati nel comma 4 e deve precedere l'effettuazione
della variazione.
3.
La notificazione è sottoscritta dal notificante e dal responsabile del
trattamento.
4.
La notificazione contiene:
a) il nome,
la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza
o la sede del titolare;
b) le finalità
e modalità del trattamento;
c) la natura
dei dati, il luogo ove sono custoditi e le categorie di interessati
cui i dati si riferiscono;
d) l'ambito
di comunicazione e di diffusione dei dati;
e) i trasferimenti
di dati previsti verso Paesi non appartenenti all'Unione europea o,
qualora,
riguardino taluno
dei dati di cui agli articoli 22 e 24, fuori del territorio nazionale;
f) una
descrizione generale che permetta di valutare l'adeguatezza delle
misure tecniche ed organizzative adottate per la sicurezza dei dati;
g) l'indicazione
della banca di dati o delle banche di dati cui si riferisce il trattamento,
nonché l'eventuale connessione con altri trattamenti o banche di dati,
anche fuori dal territorio nazionale;
h) il nome,
la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza
o la sede del responsabile; in mancanza di tale indicazione si considera
responsabile il notificante;
i) la qualità
e la legittimazione del notificante.
5. I soggetti
tenuti ad iscriversi o che devono essere annotati nel registro delle
imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, nonché coloro che
devono fornire le informazioni di cui all'articolo 8, comma 8, lettera
d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (5/a), alle camere di commercio,
industria, artigiano e agricoltura, possono effettuare la notificazione
per il tramite di queste ultime, secondo le modalità stabilite con il
regolamento di cui all'articolo 33, comma 3. I piccoli imprenditori
e gli artigiani possono effettuare la notificazione anche per il tramite
delle rispettive rappresentanze di categoria; gli iscritti agli albi
professionali anche per il tramite dei rispettivi ordini professionali.
Resta in ogni caso ferma la disposizione di cui al comma 3.
5-bis. La
notificazione in forma semplificata può non contenere taluno degli elementi
di cui al comma 4, lettere b), c), e) e g), individuati dal Garante
ai sensi del regolamento di cui all'articolo 33, comma 3, quando il
trattamento è effettuato:
a) da
soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, sulla base
di espressa disposizione di legge ai sensi degli articoli 22, comma
3, e 24, ovvero del provvedimento di cui al medesimo articolo 24;
b) nell'esercizio
della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento
delle relative finalità, ovvero dai soggetti indicati nel comma
4-bis dell'articolo 25, nel rispetto del codice di deontologia di
cui al medesimo articolo;
c) temporaneamente
senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, ai
soli fini e con le modalità strettamente collegate all'organizzazione
interna dell'attività esercitata dal titolare, relativamente a dati
non registrati in una banca di dati e diversi da quelli di cui agli
articoli 22 e 24 (5/b).
5-ter. Fuori
dei casi di cui all'articolo 4, il trattamento non è soggetto a notificazione
quando:
a) è
necessario per l'assolvimento di un compito previsto dalla legge,
da un regolamento o dalla normativa comunitaria, relativamente a
dati diversi da quelli indicati negli articoli 22 e 24;
b) riguarda
dati contenuti o provenienti da pubblici registri, elenchi, atti
o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le
modalità di cui all'articolo 20, comma 1, lettera b);
c) è
effettuato per esclusive finalità di gestione del protocollo, relativamente
ai dati necessari per la classificazione della corrispondenza inviata
per fini diversi da quelli di cui all'articolo 13, comma 1, lettera
e), con particolare riferimento alle generalità e ai recapiti degli
interessati, alla loro qualifica e all'organizzazione di appartenenza;
d) riguarda
rubriche telefoniche o analoghe non destinate alla diffusione, utilizzate
unicamente per ragioni d'ufficio e di lavoro e comunque per fini
diversi da quelli di cui all'articolo 13, comma l, lettera e);
e) è
finalizzato unicamente all'adempimento di specifici obblighi contabili,
retributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali, ed è effettuato
con riferimento alle sole categorie di dati, di interessati e di
destinatari della comunicazione e diffusione strettamente collegate
a tale adempimento, conservando i dati non oltre il periodo necessario
all'adempimento medesimo;
f) è
effettuato, salvo quanto previsto dal comma 5-bis, lettera b), da
liberi professionisti iscritti in albi o elenchi professionali,
per le sole finalità strettamente collegate all'adempimento di specifiche
prestazioni e fermo restando il segreto professionale;
g) è
effettuato dai piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del
codice civile per le sole finalità strettamente collegate allo svolgimento
dell'attività professionale esercitata e limitatamente alle categorie
di dati, di interessati, di destinatari della comunicazione e diffusione
e al periodo di conservazione dei dati necessari per il perseguimento
delle finalità medesime;
h) è
finalizzato alla tenuta di albi o elenchi professionali in conformità
alle leggi e ai regolamenti;
i) è
effettuato per esclusive finalità dell'ordinaria gestione di biblioteche,
musei e mostre, in conformità alle leggi e ai regolamenti, ovvero
per la organizzazione di iniziative culturali o sportive o per la
formazione di cataloghi e bibliografie;
l) è
effettuato da associazioni, fondazioni, comitati anche a carattere
politico, filosofico, religioso o sindacale, ovvero da loro organismi
rappresentativi, istituiti per scopi non di lucro e per il perseguimento
di finalità lecite, relativamente a dati inerenti agli associati
e ai soggetti che in relazione a tali finalità hanno contatti regolari
con l'associazione, la fondazione, il comitato o l'organismo, fermi
restando gli obblighi di informativa degli interessati e di acquisizione
del consenso, ove necessario;
m) è
effettuato dalle organizzazioni di volontariato di cui alla legge
11 agosto 1991, n. 266, nei limiti di cui alla lettera l) e nel
rispetto delle autorizzazioni e delle prescrizioni di legge di cui
agli articoli 22 e 23;
n) è
effettuato temporaneamente ed è finalizzato esclusivamente alla
pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi e altre
manifestazioni del pensiero, nel rispetto del codice di deontologia
di cui all'articolo 25;
o) è
effettuato, anche con mezzi elettronici o comunque automatizzati,
per la redazione di periodici o pubblicazioni aventi finalità di
informazione giuridica, relativamente a dati desunti da provvedimenti
dell'autorità giudiziaria o di altre autorità;
p) è
effettuato temporaneamente per esclusive finalità di raccolta di
adesioni a proposte di legge d'iniziativa popolare, a richieste
di referendum, a petizioni o ad appelli;
q) è
finalizzato unicamente all'amministrazione dei condomini di cui
all'articolo 1117 e seguenti del codice civile, limitatamente alle
categorie di dati, di interessati e di destinatari della comunicazione
necessarie per l'amministrazione dei beni comuni, conservando i
dati non oltre il periodo necessario per la tutela dei corrispondenti
diritti (6).
5-quater.
Il titolare si può avvalere della notificazione semplificata o dell'esonero
di cui ai commi 5-bis e 5-ter, sempre che il trattamento riguardi unicamente
le finalità, le categorie di dati, di interessati e di destinatari della
comunicazione e diffusione, individuate, unitamente al periodo di conservazione
dei dati, dai medesimi commi 5-bis e 5-ter, nonché:
a) nei
casi di cui ai commi 5-bis, lettera a) e 5-ter, lettere a) e m),
dalle disposizioni di legge o di regolamento o dalla normativa comunitaria
ivi indicate;
b) nel
caso di cui al comma 5-bis, lettera b), dal codice di deontologia
ivi indicato;
c) nei
casi residui, dal Garante con le autorizzazioni rilasciate con le
modalità previste dall'articolo 41, comma 7, ovvero, per i dati
diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24, con provvedimenti
analoghi (6).
5-quinquies.
Il titolare che si avvale dell'esonero di cui al comma 5-ter deve fornire
gli elementi di cui al comma 4 a chiunque ne faccia richiesta (6).
1. Il responsabile,
se designato, deve essere nominato tra soggetti che per esperienza,
capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto
delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il
profilo relativo alla sicurezza.
2. Il responsabile
procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare
il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale
osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
3. Ove necessario
per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili più
soggetti, anche mediante suddivisione di compiti.
4. I compiti
affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per
iscritto.
5. Gli incaricati
del trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso
attenendosi alle istruzioni del titolare o del responsabile.
Capo
III - Trattamento dei dati personali
Sezione
I - Raccolta e requisiti dei dati
9.
Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali.
1. I dati
personali oggetto di trattamento devono essere:
a) trattati
in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti
e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati
in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili
con tali scopi;
c) esatti
e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti,
completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono
raccolti o successivamente trattati;
e) conservati
in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per
un periodo di tempo
non superiore
a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti
o successivamente trattati.
10.
Informazioni rese al momento della raccolta.
1. L'interessato
o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali devono essere
previamente informati oralmente o per iscritto circa:
a) le
finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la
natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le
conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i
soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere
comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i
diritti di cui all'articolo 13;
f) il
nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza
o la sede del titolare e, se designato, del responsabile (6/a).
2. L'informativa
di cui al comma 1 può non comprendere gli elementi già noti alla persona
che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare l'espletamento
di funzioni pubbliche ispettive o di controllo, svolte per il perseguimento
delle finalità di cui agli articoli 4, comma 1, lettera e), e 14, comma
1, lettera d).
3. Quando
i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa
di cui al comma 1 è data al medesimo interessato all'atto della registrazione
dei dati o, qualora sia prevista la loro comunicazione, non oltre la
prima comunicazione.
4. La disposizione
di cui al comma 3 non si applica quando l'informativa all'interessato
comporta un impiego di mezzi che il Garante dichiari manifestamente
sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si rivela, a giudizio
del Garante, impossibile, ovvero nel caso in cui i dati sono trattati
in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla
normativa comunitaria. La medesima disposizione non si applica, altresì,
quando i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni
di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271 (7), e successive modificazioni, o, comunque,
per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che
i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento.
Sezione
II - Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati
11.
Consenso.
1.
Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici
economici è ammesso
solo con il consenso espresso dell'interessato.
2.
Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni
dello stesso.
3.
Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente, in
forma specifica e documentata per iscritto, e se sono state rese all'interessato
le informazioni di cui all'articolo 10.
12.
Casi di esclusione del consenso.
1. Il consenso
non è richiesto quando il trattamento:
a)
riguarda dati raccolti e detenuti in base ad un obbligo previsto dalla
legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b)
è necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto
del quale è parte l'interessato o per l'acquisizione di informative
precontrattuali attivate su richiesta di quest'ultimo, ovvero per
l'adempimento di un obbligo legale;
c)
riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti
conoscibili da chiunque;
d)
è finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica o di statistica
e si tratta di dati anonimi;
e)
è effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per
l'esclusivo perseguimento delle relative finalità, nel rispetto del
codice di deontologia di cui all'articolo 25;
f)
riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche raccolti
anche ai fini indicati nell'articolo 13, comma 1, lettera e), nel
rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e
industriale;
g)
è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica
dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non
può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità
di agire o per incapacità di intendere o di volere;
h)
è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui
all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271 (7), e successive modificazioni, o, comunque,
per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre
che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il
periodo strettamente necessario al loro perseguimento.
13.
Diritti dell'interessato.
1. In relazione
al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto:
a)
di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all'articolo
31, comma 1, lettera a), l'esistenza di trattamenti di dati che possono
riguardarlo;
b)
di essere informato su quanto indicato all'articolo 7, comma 4, lettere
a), b) e h);
c)
di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:
1)
la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intellegibile
dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e
delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta può
essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con
intervallo non minore di novanta giorni;
2)
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco
dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui
non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per
i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
3)
l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse,
l'integrazione dei dati;
4)
l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono
state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile
o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto
al diritto tutelato;
d)
di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento
dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta;
e)
di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali
che lo riguardano, previsto a fini di informazione commerciale o di
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva
e di essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui i
dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente
tale diritto.
2. Per ciascuna
richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1), può essere chiesto
all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che
lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente
sopportati, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dal regolamento
di cui all'articolo 33, comma 3.
3. I diritti
di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute
possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.
4. Nell'esercizio
dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto,
delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.
5. Restano
ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione
di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.
14.
Limiti all'esercizio dei diritti.
1. I diritti
di cui all'articolo 13, comma 1, lettere c) e d), non possono essere
esercitati nei confronti dei trattamenti di dati personali raccolti:
a)
in base alle disposizioni del decreto legge 3 maggio 1991, n. 143
(8), convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n.
197, e successive modificazioni;
b)
in base alle disposizioni del decreto legge 31 dicembre 1991, n. 419
(9), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992,
n. 172, e successive modificazioni;
c)
da Commissioni parlamentari di inchiesta istituite ai sensi dell'articolo
82 della Costituzione;
d)
da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in
base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti
la politica monetaria e valutaria, il sistema dei pagamenti, il controllo
degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari nonché la
tutela della loro stabilità;
e)
ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera h), limitatamente al periodo
durante il quale potrebbe derivarne pregiudizio per lo svolgimento
delle investigazioni o per l'esercizio del diritto di cui alla medesima
lettera h).
2. Nei casi
di cui al comma 1 il Garante, anche su segnalazione dell'interessato
ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera d), esegue i necessari accertamenti
nei modi di cui all'articolo 32, commi 6 e 7, e indica le necessarie
modificazioni ed integrazioni, verificandone l'attuazione.
Sezione
III - Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti alla utilizzabilità dei
dati e risarcimento del danno
15.
Sicurezza dei dati.
1. I dati
personali oggetto di trattamento devono essere custoditi e controllati,
anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico,
alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento,
in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive
misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale,
dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito
o non conforme alle finalità della raccolta.
2. Le misure
minime di sicurezza da adottare in via preventiva sono individuate con
regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988,
n. 400 (10), entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, su proposta del Ministro di grazia e giustizia,
sentiti l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione
e il Garante.
3. Le misure
di sicurezza di cui al comma 2 sono adeguate, entro due anni dalla data
di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza
almeno biennale, con successivi regolamenti emanati con le modalità
di cui al medesimo comma 2, in relazione all'evoluzione tecnica del
settore e all'esperienza maturata.
4. Le misure
di sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi di cui all'articolo
4, comma 1, lettera b), sono stabilite con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri con l'osservanza delle norme che regolano la
materia.
16.
Cessazione del trattamento dei dati.
1. In caso
di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento dei dati, il titolare
deve notificare preventivamente al Garante la loro destinazione.
2. I dati
possono essere:
a)
distrutti;
b)
ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento per finalità
analoghe agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
c)
conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una
comunicazione sistematica o alla diffusione.
3. La cessione
dei dati in violazione di quanto previsto dalla lettera b) del comma
2 o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati
personali è nulla ed è punita ai sensi dell'articolo 39, comma 1.
17.
Limiti all'utilizzabilità di dati personali.
1. Nessun
atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che implichi una valutazione
del comportamento umano può essere fondato unicamente su un trattamento
automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la personalità
dell'interessato.
2. L'interessato
può opporsi ad ogni altro tipo di decisione adottata sulla base del
trattamento di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell'articolo
13, comma 1, lettera d), salvo che la decisione sia stata adottata in
occasione della conclusione o dell'esecuzione di un contatto, in accoglimento
di una proposta dell'interessato o sulla base di adeguate garanzie individuate
dalla legge.
18.
Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali.
1. Chiunque
cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali
è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile.
Sezione
IV - Comunicazione e diffusione dei dati
19.
Incaricati del trattamento.
1. Non si
considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte delle
persone incaricate per iscritto di compiere le operazioni del trattamento
dal titolare o dal responsabile, e che operano sotto la loro diretta
autorità.
20.
Requisiti per la comunicazione e la diffusione dei dati.
1. La comunicazione
e la diffusione dei dati personali da parte di privati e di enti pubblici
economici sono ammesse:
a)
con il consenso espresso dell'interessato;
b)
se i dati provengono da pubblici registri, elenchi, atti o documenti
conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che
le leggi e i regolamenti stabiliscono per la loro conoscibilità e
pubblicità;
c)
in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento
o dalla normativa comunitaria;
d)
nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo
perseguimento delle relative finalità, nei limiti del diritto di cronaca
posti a tutela della riservatezza ed in particolare dell'essenzialità
dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico e nel rispetto
del codice di deontologia di cui all'articolo 25;
e)
se i dati sono relativi allo svolgimento di attività economiche, nel
rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e
industriale;
f)
qualora siano necessarie per la salvaguardia della vita o dell'incolumità
fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato
non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per
incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere;
g)
limitatamente alla comunicazione, qualora questa sia necessaria ai
fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo 38
delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice
di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989,
n. 271 (11), e successive modificazioni, o, comunque, per far valere
o difendere un diritto in sede giudiziaria, nel rispetto della normativa
di cui alla lettera e) del presente comma, sempre che i dati siano
trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente
necessario al loro perseguimento;
h)
limitatamente alla comunicazione, quando questa sia effettuata nell'ambito
dei gruppi bancari di cui all'articolo 60 del testo unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia approvato con decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385 (12), nonché tra società controllate
e società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile,
i cui trattamenti con finalità correlate sono stati notificati ai
sensi dell'articolo 7, comma 2, per il perseguimento delle medesime
finalità per le quali i dati sono stati raccolti.
2. Alla comunicazione
e alla diffusione dei dati personali da parte di soggetti pubblici,
esclusi gli enti pubblici economici, si applicano le disposizioni dell'articolo
27.
21.
Divieto di comunicazione e diffusione.
1. Sono vietate
la comunicazione e la diffusione di dati personali per finalità diverse
da quelle indicate nella notificazione di cui all'articolo 7.
2. Sono altresì
vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali dei quali
sia stata ordinata la cancellazione, ovvero quando sia decorso il periodo
di tempo indicato nell'articolo 9, comma 1, lettera e).
3. Il Garante
può vietare la diffusione di taluno dei dati relativi a singoli soggetti,
od a categorie di soggetti, quando la diffusione si pone in contrasto
con rilevanti interessi della collettività. Contro il divieto può essere
proposta opposizione ai sensi dell'articolo 29, commi 6 e 7.
4. La comunicazione
e la diffusione dei dati sono comunque permesse:
a)
qualora siano necessarie per finalità di ricerca scientifica o di
statistica e si tratti di dati anonimi;
b)
quando siano richieste dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1,
lettere b), d) ed e), per finalità di difesa o di sicurezza dello
Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati, con l'osservanza
delle norme che regolano la materia.
Capo
IV - Trattamento di dati particolari
22.
Dati sensibili.
1. I dati
personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni
religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione
a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso,
filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare
lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento
solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione
del Garante.
2. Il Garante
comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro
trenta giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto.
Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente, anche
sulla base di eventuali verifiche, il Garante può prescrivere misure
e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento
è tenuto ad adottare.
3. Il trattamento
dei dati indicati al comma 1 da parte di soggetti pubblici, esclusi
gli enti pubblici economici, è consentito solo se autorizzato da espressa
disposizione di legge nella quale siano specificati i dati che possono
essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di
interesse pubblico perseguite.
4. I dati
personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale possono
essere oggetto di trattamento previa autorizzazione del Garante, qualora
il trattamento sia necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni
di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271 (13), e successive modificazioni, o, comunque,
per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto di rango pari
a quello dell'interessato, sempre che i dati siano trattati esclusivamente
per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.
Il Garante prescrive le misure e gli accorgimenti di cui al comma 2
e promuove la sottoscrizione di un apposito codice di deontologia e
di buona condotta secondo le modalità di cui all'articolo 31, comma
1, lettera h). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 43, comma 2.
23.
Dati inerenti alla salute.
1. Gli esercenti
le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici possono,
anche senza l'autorizzazione del Garante, trattare i dati personali
idonei a rivelare lo stato di salute, limitatamente ai dati e alle operazioni
indispensabili per il perseguimento di finalità di tutela dell'incolumità
fisica e della salute dell'interessato. Se le medesime finalità riguardano
un terzo o la collettività, in mancanza del consenso dell'interessato,
il trattamento può avvenire previa autorizzazione del Garante.
2. I dati
personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere resi noti
all'interessato solo per il tramite di un medico designato dall'interessato
o dal titolare.
3. L'autorizzazione
di cui al comma 1 è rilasciata, salvi i casi di particolare urgenza,
sentito il Consiglio superiore di sanità. E' vietata la comunicazione
dei dati ottenuti oltre i limiti fissati con l'autorizzazione.
4. La diffusione
dei dati idonei a rivelare lo stato di salute è vietata, salvo nel caso
in cui sia necessaria per finalità di prevenzione, accertamento o repressione
dei reati, con l'osservanza delle norme che regolano la materia.
24.
Dati relativi ai provvedimenti di cui all'articolo 686 del codice di procedura
penale.
1. Il trattamento
di dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo
686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del codice di procedura penale,
è ammesso soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge
o provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalità di
interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e le precise
operazioni autorizzate.
25.
Trattamento di dati particolari nell'esercizio della professione di giornalista.
1. Salvo
che per i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale,
il consenso dell'interessato non è richiesto quando il trattamento dei
dati di cui all'articolo 22 è effettuato nell'esercizio della professione
di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità,
nei limiti del diritto di cronaca, ed in particolare dell'essenzialità
dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Al medesimo
trattamento, non si applica il limite previsto per i dati di cui all'articolo
24. Nei casi previsti dal presente comma, il trattamento svolto in conformità
del codice di cui ai commi 2 e 3 può essere effettuato anche senza l'autorizzazione
del Garante.
2. Il Garante
promuove, nei modi di cui all'articolo 31, comma 1, lettera h), l'adozione,
da parte del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, di un
apposito codice di deontologia relativo al trattamento dei dati di cui
al comma 1 del presente articolo, effettuato nell'esercizio della professione
di giornalista, che preveda misure ed accorgimenti a garanzia degli
interessati rapportate alla natura dei dati. Nella fase di formazione
del codice, ovvero successivamente, il Garante prescrive eventuali misure
e accorgimenti a garanzia degli interessati, che il Consiglio è tenuto
a recepire.
3. Ove entro
sei mesi dalla proposta del Garante il codice di deontologia di cui
al comma 2 non sia stato adottato dal Consiglio nazionale dell'ordine
dei giornalisti, esso è adottato in via sostitutiva dal Garante ed è
efficace sino alla adozione di un diverso codice secondo la procedura
di cui al comma 2. In caso di violazione delle prescrizioni contenute
nel codice di deontologia, il Garante può vietare il trattamento ai
sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera l).
4. Nel codice
di cui ai commi 2 e 3 sono inserite, altresì, prescrizioni concernenti
i dati personali diversi da quelli indicati negli articoli 22 e 24.
Il codice può prevedere forme semplificate per le informative di cui
all'articolo 10 (13/a).
4-bis. Le
disposizioni della presente legge che attengono all'esercizio della
professione di giornalista si applicano anche ai trattamenti effettuati
dai soggetti iscritti nell'elenco dei pubblicisti o nel registro dei
praticanti di cui agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963,
n. 69, nonché ai trattamenti temporanei finalizzati esclusivamente alla
pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni
del pensiero (13/b).
26.
Dati concernenti persone giuridiche.
1. Il trattamento
nonché la cessazione del trattamento di dati concernenti persone giuridiche,
enti o associazioni non sono soggetti a notificazione.
2. Ai dati
riguardanti persone giuridiche, enti o associazioni non si applicano
le disposizioni dell'articolo 28.
Capo
V - Trattamenti soggetti a regime speciale
27.
Trattamento da parte di soggetti pubblici.
1. Salvo
quanto previsto al comma 2, il trattamento di dati personali da parte
di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, èegrave;
consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali,
nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
2. La comunicazione
e la diffusione a soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici,
dei dati trattati sono ammesse quando siano previste da norme di legge
o di regolamento, o risultino comunque necessarie per lo svolgimento
delle funzioni istituzionali. In tale ultimo caso deve esserne data
previa comunicazione nei modi di cui all'articolo 7, commi 2 e 3 al
Garante che vieta, con provvedimento motivato, la comunicazione o la
diffusione se risultano violate le disposizioni della presente legge.
3. La comunicazione
e la diffusione dei dati personali da parte di soggetti pubblici a privati
o a enti pubblici economici sono ammesse solo se previste da norme di
legge o di regolamento.
4. I criteri
di organizzazione delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
5 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (14), sono attuati
nel pieno rispetto delle disposizioni della presente legge.
28.
Trasferimento di dati personali all'estero.
1. Il trasferimento
anche temporaneo fuori del territorio nazionale, con qualsiasi forma
o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento deve essere previamente
notificato al Garante, qualora sia diretto verso un paese non appartenente
all'Unione europea o riguardi taluno dei dati di cui agli articoli 22
e 24.
2. Il trasferimento
può avvenire soltanto dopo quindici giorni dalla data della notificazione;
il termine è di venti giorni qualora il trasferimento riguardi taluno
dei dati di cui agli articoli 22 e 24.
3. Il trasferimento
è vietato qualora l'ordinamento dello Stato di destinazione o di transito
dei dati non assicuri un livello di tutela delle persone adeguato ovvero,
se si tratta dei dati di cui agli articoli 22 e 24, di grado pari a
quello assicurato dall'ordinamento italiano. Sono valutate anche le
modalità del trasferimento e dei trattamenti previsti, le relative finalità,
la natura dei dati e le misure di sicurezza.
4. Il trasferimento
è comunque consentito qualora:
a)
l'interessato abbia manifestato il proprio consenso espresso ovvero,
se il trasferimento riguarda taluno dei dati di cui agli articoli
22 e 24, in forma scritta;
b)
sia necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto
del quale è parte l'interessato o per l'acquisizione di informative
precontrattuali attivate su richiesta di quest'ultimo ovvero per la
conclusione o per l'esecuzione di un contratto stipulato a favore
dell'interessato;
c)
sia necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante
individuato con legge o con regolamento, ovvero specificato ai sensi
degli articoli 22, comma 3, e 24, se il trasferimento riguarda taluno
dei dati ivi previsti;
d)
sia necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui
all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271 (15), e successive modificazioni, o, comunque,
per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre
che i dati siano trasferiti esclusivamente per tali finalità e per
il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
e)
sia necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica
dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non
può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità
di agire o per incapacità di intendere o di volere;
f)
sia effettuato in accoglimento di una richiesta di accesso ai documenti
amministrativi, ovvero di una richiesta di informazioni estraibili
da un pubblico registro, elenco, atto o documento conoscibile da chiunque,
con l'osservanza delle norme che regolano la materia;
g)
sia autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie per i
diritti dell'interessato, prestate anche con un contratto.
5. Contro
il divieto di cui al comma 3 del presente articolo può essere proposta
opposizione ai sensi dell'articolo 29, commi 6 e 7.
6. Le disposizioni
del presente articolo non si applicano al trasferimento di dati personali
effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo
perseguimento delle relative finalità.
7. La notificazione
di cui al comma 1 del presente articolo è effettuata ai sensi dell'articolo
7 ed è annotata in apposita sezione del registro previsto dall'articolo
31, comma 1, lettera a). La notificazione può essere effettuata con
un unico atto unitamente a quella prevista dall'articolo 7.
Capo
VI - Tutela amministrativa e giurisdizionale
29.
Tutela.
1. I diritti
di cui all'articolo 13, comma 1, possono essere fatti valere dinanzi
all'autorità giudiziaria o con ricorso al Garante. Il ricorso al Garante
non può essere proposto qualora, per il medesimo oggetto e tra le stesse
parti, sia stata già adita l'autorità giudiziaria.
2. Salvi
i casi in cui il decorso del termine esporrebbe taluno a pregiudizio
imminente ed irreparabile, il ricorso al Garante può essere proposto
solo dopo che siano decorsi cinque giorni dalla richiesta avanzata sul
medesimo oggetto al responsabile. La presentazione del ricorso rende
improponibile un'ulteriore domanda dinanzi all'autorità giudiziaria
tra le stesse parti e per il medesimo oggetto.
3. Nel procedimento
dinanzi al Garante il titolare, il responsabile e l'interessato hanno
diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore speciale,
e hanno facoltà di presentare memorie o documenti. Il Garante può disporre,
anche d'ufficio, l'espletamento di perizie.
4. Assunte
le necessarie informazioni il Garante, se ritiene fondato il ricorso,
ordina al titolare e al responsabile, con decisione motivata, la cessazione
del comportamento illegittimo, indicando le misure necessarie a tutela
dei diritti dell'interessato e assegnando un termine per la loro adozione.
Il provvedimento è comunicato senza ritardo alle parti interessate,
a cura dell'ufficio del Garante. La mancata pronuncia sul ricorso, decorsi
venti giorni dalla data di presentazione, equivale a rigetto.
5. Se la
particolarità del caso lo richiede, il Garante può disporre in via provvisoria
il blocco in tutto o in parte di taluno dei dati ovvero l'immediata
sospensione di una o più operazioni del trattamento. Il provvedimento
cessa di avere ogni effetto se, entro i successivi venti giorni, non
è adottata la decisione di cui al comma 4 ed è impugnabile unitamente
a tale decisione.
6. Avverso
il provvedimento espresso o il rigetto tacito di cui al comma 4, il
titolare o l'interessato possono proporre opposizione al tribunale del
luogo ove risiede il titolare, entro il termine di trenta giorni dalla
data di comunicazione del provvedimento o dalla data del rigetto tacito.
L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento.
7. Il tribunale
provvede nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di
procedura civile, anche in deroga al divieto di cui all'articolo 4 della
legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E) (16), e può sospendere, a
richiesta, l'esecuzione del provvedimento. Avverso il decreto del tribunale
è ammesso unicamente il ricorso per cassazione.
8. Tutte
le controversie, ivi comprese quelle inerenti al rilascio dell'autorizzazione
di cui all'articolo 22, comma 1, o che riguardano, comunque, l'applicazione
della presente legge, sono di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria.
9. Il danno
non patrimoniale è risarcibile anche nei casi di violazione dell'articolo
9.
Capo
VII - Garante per la protezione dei dati personali (16/a)
30.
Istituzione del Garante.
1. E' istituito
il Garante per la protezione dei dati personali (16/b).
2. Il Garante
opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
3. Il Garante
è organo collegiale costituito da quattro membri, eletti due dalla Camera
dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato. Essi
eleggono nel loro ambito un presidente, il cui voto prevale in caso
di parità. I membri sono scelti tra persone che assicurino indipendenza
e che siano esperti di riconosciuta competenza nelle materie del diritto
o dell'informatica, garantendo la presenza di entrambe le qualificazioni.
4. Il presidente
e i membri durano in carica quattro anni e non possono essere confermati
per più di una volta; per tutta la durata dell'incarico il presidente
e i membri non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività
professionale o di consulenza, né essere amministratori o dipendenti
di enti pubblici o privati, né ricoprire cariche elettive.
5. All'atto
dell'accettazione della nomina il presidente e i membri sono collocati
fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati
in attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati
in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (17), e successive
modificazioni. Il personale collocato fuori o ruolo o in aspettativa
non può essere sostituito.
6. Al presidente
compete una indennità di funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione
spettante al primo presidente della Corte di cassazione. Ai membri compete
un'indennità di funzione non eccedente, nel massimo, i due terzi di
quella spettante al presidente. Le predette indennità di funzione sono
determinate, con il regolamento di cui all'articolo 33, comma 3, in
misura tale da poter essere corrisposte a carico degli ordinari stanziamenti.
1. Il Garante
ha il compito di:
a)
istituire e tenere un registro generale dei trattamenti sulla base
delle notificazioni ricevute;
b)
controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto delle norme
di legge e di regolamento e in conformità alla notificazione;
c)
segnalare ai relativi titolari o responsabili le modificazioni opportune
al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti;
d)
ricevere le segnalazioni ed i reclami degli interessati o delle associazioni
che li rappresentano, relativi ad inosservanze di legge o di regolamento,
e provvedere sui ricorsi presentati ai sensi dell'articolo 29;
e)
adottare i provvedimenti previsti dalla legge o dai regolamenti;
f)
vigilare sui casi di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento;
g)
denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d'ufficio,
dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle sue funzioni;
h)
promuovere nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza
del principio di rappresentatività, la sottoscrizione di codici di
deontologia e di buona condotta per determinati settori, verificarne
la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame
di osservazioni di soggetti interessati e contribuire a garantirne
la diffusione e il rispetto;
i)
curare la conoscenza tra il pubblico delle norme che regolano la materia
e delle relative finalità, nonché delle misure di sicurezza dei dati
di cui all'articolo 15;
l)
vietare, in tutto o in parte, il trattamento dei dati o disporne il
blocco quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque,
delle modalità del trattamento o degli effetti che esso può determinare,
vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante
per uno o più interessati;
m)
segnalare al Governo l'opportunità di provvedimenti normativi richiesti
dall'evoluzione del settore;
n)
predisporre annualmente una relazione sull'attività svolta e sullo
stato di attuazione della presente legge, che è trasmessa al Parlamento
e al Governo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui
si riferisce;
o)
curare l'attività di assistenza indicata nel capitolo IV della Convenzione
n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato
di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio
1981 e resa esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n. 98, quale autorità
designata ai fini della cooperazione tra Stati ai sensi dell'articolo
13 della Convenzione medesima;
p)
esercitare il controllo sui trattamenti di cui all'articolo 4 e verificare,
anche su richiesta dell'interessato, se rispondono ai requisiti stabiliti
dalla legge o dai regolamenti.
2. Il Presidente
del Consiglio dei ministri e ciascun ministro consultano il Garante
all'atto della predisposizione delle norme regolamentari e degli atti
amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dalla
presente legge.
3. Il registro
di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, è tenuto nei modi
di cui all'articolo 33, comma 5. Entro il termine di un anno dalla data
della sua istituzione, il Garante promuove opportune intese con le province
ed eventualmente con altre pubbliche amministrazioni al fine di assicurare
la consultazione del registro mediante almeno un terminale dislocato
su base provinciale, preferibilmente nell'ambito dell'ufficio per le
relazioni con il pubblico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29 (18), e successive modificazioni.
4. Contro
il divieto di cui al comma 1, lettera l), del presente articolo, può
essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 29, commi 6 e 7.
5. Il Garante
e l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione cooperano
tra loro nello svolgimento dei rispettivi compiti; a tal fine, invitano
il presidente o un suo delegato membro dell'altro organo a partecipare
alle riunioni prendendo parte alla discussione di argomenti di comune
interesse iscritti all'ordine del giorno; possono richiedere, altresì,
la collaborazione di personale specializzato addetto all'altro organo.
6. Le disposizioni
del comma 5 si applicano anche nei rapporti tra il Garante e le autorità
di vigilanza competenti per il settore creditizio, per le attività assicurative
e per la radiodiffusione e l'editoria.
32.
Accertamenti e controlli.
1. Per l'espletamento
dei propri compiti il Garante può richiedere al responsabile, al titolare,
all'interessato o anche a terzi di fornire informazioni e di esibire
documenti.
2. Il Garante,
qualora ne ricorra la necessità ai fini del controllo del rispetto delle
disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, può disporre
accessi alle banche di dati o altre ispezioni e verifiche nei luoghi
ove si svolge il trattamento o nei quali occorre effettuare rilevazioni
comunque utili al medesimo controllo, avvalendosi, ove necessario, della
collaborazione di altri organi dello Stato.
3. Gli accertamenti
di cui al comma 2 sono disposti previa autorizzazione del presidente
del tribunale competente per territorio in relazione al luogo dell'accertamento,
il quale provvede senza ritardo sulla richiesta del Garante, con decreto
motivato; le relative modalità di svolgimento sono individuate con il
regolamento di cui all'articolo 33, comma 3.
4. I soggetti
interessati agli accertamenti sono tenuti a farli eseguire.
5. Resta
fermo quanto previsto dall'articolo 220 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate
con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (19).
6. Per i
trattamenti di cui agli articoli 4 e 14, comma 1, gli accertamenti sono
effettuati per il tramite di un membro designato dal Garante. Se il
trattamento non risulta conforme alle disposizioni di legge o di regolamento,
il Garante indica al titolare o al responsabile le necessarie modificazioni
ed integrazioni e ne verifica l'attuazione. Se l'accertamento è stato
richiesto dall'interessato, a quest'ultimo è fornito in ogni caso un
riscontro circa il relativo esito, salvo che ricorrano i motivi di cui
all'articolo 10, comma 4, della legge 1° aprile 1981, n. 121 (19/a),
come sostituito dall'articolo 42, comma 1, della presente legge, o motivi
di difesa o di sicurezza dello Stato.
7. Gli accertamenti
di cui al comma 6 non sono delegabili. Qualora risulti necessario in
ragione della specificità della verifica, il membro designato può farsi
assistere da personale specializzato che è tenuto al segreto ai sensi
dell'articolo 33, comma 6. Gli atti e i documenti acquisiti sono custoditi
secondo modalità tali da assicurarne la segretezza e sono conoscibili
dal presidente e dai membri del Garante e, se necessario per lo svolgimento
delle funzioni dell'organo, da un numero delimitato di addetti al relativo
ufficio, individuati dal Garante sulla base di criteri definiti dal
regolamento di cui all'articolo 33, comma 3. Per gli accertamenti relativi
agli organismi e ai dati di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b),
il membro designato prende visione degli atti e dei documenti rilevanti
e riferisce oralmente nelle riunioni del Garante.
1. Alle dipendenze
del Garante è posto un ufficio composto da dipendenti dello Stato e
di altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo nelle forme
previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso il medesimo
ufficio è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle
rispettive amministrazioni di provenienza. Il relativo contingente è
determinato, in misura non superiore a quarantacinque unità, su proposta
del Garante medesimo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, entro
novanta giorni dalla data di elezione del Garante (20). Il segretario
generale può essere scelto anche tra magistrati ordinari o amministrativi
(20/a).
2. Le spese
di funzionamento dell'ufficio del Garante sono poste a carico di un
fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro.
Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetta al controllo della
Corte dei conti.
3. Le norme
concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio del Garante,
nonché quelle dirette a disciplinare la riscossione dei diritti di segreteria
e la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità
generale dello Stato, sono adottate con regolamento emanato con decreto
del Presidente della Repubblica, entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, di
grazia e giustizia e dell'interno, e su parere conforme del Garante
stesso. Nel medesimo regolamento sono altresì previste le norme concernenti
il procedimento dinanzi al Garante di cui all'articolo 29, commi da
1 a 5, secondo modalità tali da assicurare, nella speditezza del procedimento
medesimo, il pieno rispetto del contraddittorio tra le parti interessate,
nonché le norme volte a precisare le modalità per l'esercizio dei diritti
di cui all'articolo 13, nonché della notificazione di cui all'articolo
7, per via telematica o mediante supporto magnetico o lettera raccomandata
con avviso di ricevimento o altro idoneo sistema. Il parere del Consiglio
di Stato sullo schema di regolamento è reso entro trenta giorni dalla
ricezione della richiesta; decorso tale termine il regolamento può comunque
essere emanato (20/b).
4. Nei casi
in cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemi lo richiedano,
il Garante può avvalersi dell'opera di consulenti, i quali sono remunerati
in base alle vigenti tariffe professionali.
5. Per l'espletamento
dei propri compiti, l'ufficio del Garante può avvalersi di sistemi automatizzati
ad elaborazione informatica e di strumenti telematici propri ovvero,
salvaguardando le garanzie previste dalla presente legge, appartenenti
all'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione o, in
caso di indisponibilità, ad enti pubblici convenzionali.
6. Il personale
addetto all'ufficio del Garante ed i consulenti sono tenuti al segreto
su tutto ciò di cui siano venuti a conoscenza, nell'esercizio delle
proprie funzioni, in ordine a banche di dati e ad operazioni di trattamento.
Capo
VIII - Sanzioni
34.
Omessa o infedele notificazione.
1. Chiunque,
essendovi tenuto, non provvede alle notificazioni prescritte dagli articoli
7 e 28, ovvero indica in esse notizie incomplete o non rispondenti al
vero, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni. Se il fatto
concerne la notificazione prevista dall'articolo 16, comma 1, la pena
è della reclusione sino ad un anno.
35.
Trattamento illecito di dati personali.
1. Salvo
che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne
per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al
trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli
articoli 11, 20 e 27, è punito con la reclusione sino a due anni o,
se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione
da tre mesi a due anni.
2. Salvo
che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne
per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, comunica
o diffonde dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli
21, 22, 23 e 24, ovvero del divieto di cui all'articolo 28, comma 3,
è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
3. Se dai
fatti di cui ai commi 1 e 2 deriva nocumento, la reclusione è da uno
a tre anni.
36.
Omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei dati.
1. Chiunque,
essendovi tenuto, omette di adottare le misure necessarie a garantire
la sicurezza dei dati personali, in violazione delle disposizioni dei
regolamenti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15, è punito con la
reclusione sino ad un anno. Se dal fatto deriva nocumento, la pena è
della reclusione da due mesi a due anni.
2. Se il
fatto di cui al comma 1 è commesso per colpa si applica la reclusione
fino ad un anno.
37.
Inosservanza dei provvedimenti del Garante.
1. Chiunque,
essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante
ai sensi dell'articolo 22, comma 2, o dell'articolo 29, commi 4 e 5,
è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
38.
Pena accessoria.
1. La condanna
per uno dei delitti previsti dalla presente legge importa la pubblicazione
della sentenza.
39.
Sanzioni amministrative.
1. Chiunque
omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti
dal Garante ai sensi degli articoli 29, comma 4, e 32, comma 1, è punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un
milione a lire sei milioni.
2. La violazione
delle disposizioni di cui agli articoli 10 e 23, comma 2, è punita con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila
a lire tre milioni.
3. L'organo
competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni di cui al
presente articolo è il Garante. Si osservano, in quanto applicabili,
le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (20/c), e successive
modificazioni.
Capo
IX - Disposizioni transitorie e finali ed abrogazioni
40.
Comunicazioni al Garante.
1. Copia
dei provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria in relazione a quanto
previsto dalla presente legge e dalla legge 23 dicembre 1993, n. 547,
è trasmessa, a cura della cancelleria, al Garante.
41.
Disposizioni transitorie.
1. Fermo
restando l'esercizio dei diritti di cui agli articoli 13 e 29, le disposizioni
della presente legge che prescrivono il consenso dell'interessato non
si applicano in riferimento ai dati personali raccolti precedentemente
alla data di entrata in vigore della legge stessa, o il cui trattamento
sia iniziato prima di tale data. Resta salva l'applicazione delle disposizioni
relative alla comunicazione e alla diffusione dei dati previste dalla
presente legge.
2. Per i
trattamenti di dati personali iniziati prima del 1° gennaio 1998,
le notificazioni prescritte dagli articoli 7 e 28 sono effettuate dal
1° gennaio 1998 al 31 marzo 1998 ovvero, per i trattamenti di cui
all'articolo 5 riguardanti dati diversi da quelli di cui agli articoli
22 e 24, nonché per quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c),
d) ed e), dal 1° aprile 1998 al 30 giugno 1998 (21).
3. Le misure
minime di sicurezza di cui all'articolo 15, comma 2, devono essere adottate
entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento
ivi previsto. Fino al decorso di tale termine, i dati personali devono
essere custoditi in maniera tale da evitare un incremento dei rischi
di cui all'articolo 15, comma 1.
4. Le misure
di cui all'articolo 15, comma 3, devono essere adottate entro il termine
di sei mesi dalla data di entrata in vigore dei regolamenti ivi previsti.
5. Nei dodici
mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge,
i trattamenti dei dati di cui all'articolo 22, comma 3, ad opera di
soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, e all'articolo
24, possono essere proseguiti anche in assenza delle disposizioni di
legge ivi indicate, previa comunicazione al Garante.
6. In sede
di prima applicazione della presente legge, fino alla elezione del Garante
ai sensi dell'articolo 30, le funzioni del Garante sono svolte dal presidente
dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, fatta
eccezione per l'esame dei ricorsi di cui all'articolo 29.
7. Le disposizioni
della presente legge che prevedono un'autorizzazione del Garante si
applicano, limitatamente alla medesima autorizzazione e fatta eccezione
per la disposizione di cui all'articolo 28, comma 4, lettera g), a decorrere
dal 30 novembre 1997. Le medesime disposizioni possono essere applicate
dal Garante anche mediante il rilascio di autorizzazioni relative a
determinate categorie di titolari o di trattamenti (21/a).
7-bis. In
sede di prima applicazione della presente legge, le informative e le
comunicazioni di cui agli articoli 10, comma 3, e 27, comma 2, possono
essere date entro il 30 novembre 1997 (21/b).
42.
Modifiche a disposizioni vigenti.
1 (22).
2 (23).
3 (24).
4 (25).
43.
Abrogazioni.
1. Sono abrogate
le disposizioni di legge o di regolamento incompatibili con la presente
legge e, in particolare, il quarto comma dell'articolo 8 ed il quarto
comma dell'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (26). Entro
sei mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 33,
comma 1, della presente legge, il Ministro dell'interno trasferisce
all'ufficio del Garante il materiale informativo raccolto a tale data
in attuazione del citato articolo 8 della legge n. 121 del 1981 (26).
2. Restando
ferme le disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300 (27), e successive
modificazioni, nonché, in quanto compatibili, le disposizioni della
legge 5 giugno 1990, n. 135 (28), e successive modificazioni, del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (29), nonché le vigenti norme in
materia di accesso ai documenti amministrativi ed agli archivi di Stato.
Restano altresì ferme le disposizioni di legge che stabiliscono divieti
o limiti più restrittivi in materia di trattamento di taluni dati personali.
3. Per i
trattamenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), della presente
legge, resta fermo l'obbligo di conferimento di dati ed informazioni
di cui all'articolo 6, primo comma, lettera a), della legge 1° aprile
1981, n. 121 (30).
Capo
X - Copertura finanziaria ed entrata in vigore
44.
Copertura finanziaria.
1. All'onere
derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 8.029
milioni per il 1997 ed in lire 12.045 milioni a decorrere dal 1998,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando,
per il 1997, quanto a lire 4.553 milioni, l'accantonamento riguardante
il Ministero degli affari esteri, e, quanto a lire 3.476 milioni, l'accantonamento
riguardante la Presidenza del Consiglio dei ministri e, per gli anni
1998 e 1999, quanto a lire 6.830 milioni, le proiezioni per gli stessi
anni dell'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri
e, quanto a lire 5.215 milioni, le proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento
riguardante la Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Il Ministro
del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
45.
Entrata in vigore.
1. La presente
legge entra in vigore centoventi giorni dopo la sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale. Per i trattamenti svolti senza l'ausilio di mezzi
elettronici o comunque automatizzati che non riguardano taluno dei dati
di cui agli articoli 22 e 24, le disposizioni della presente legge si
applicano a decorre dal 1° gennaio 1998. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 9, comma 2, della legge 30 settembre 1993, n. 388 (31),
la presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, limitatamente ai trattamenti
di dati effettuati in esecuzione dell'accordo di cui all'articolo 4,
comma 1, lettera a) e alla nomina del Garante.
(1) Pubblicata
nella Gazz. Uff. 8 gennaio 1997, n. 5, S.O.
(2) Riportata
al n. A/XXX.
(3) Riportata
al n. Y/XXIV.
(4) Riportata
al n. A/XXII.
(5) Riportato
alla voce CASELLARIO GIUDIZIALE.
(5/a)
Riportata alla voce CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED
AGRICOLTURA.
(5/b)
Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 28 luglio 1997, n. 255 (Gazz. Uff.
5 agosto 1997, n. 181), entrato in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione.
(6) Comma
aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 28 luglio 1997, n. 255 (Gazz. Uff. 5 agosto
1997, n. 181), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
(6/a)
Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 9 maggio 1997, n. 123 (Gazz.
Uff. 10 maggio 1997, n.
107),
entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
(7) Riportato
alla voce ORDINAMENTO GIUDIZIARIO.
(8) Riportato
al n. A/LXXIX.
(9) Riportato
al n. A/LXXXV.
(10)
Riportata alla voce MINISTERI: PROVVEDIMENTI GENERALI.
(11)
Riportato alla voce ORDINAMENTO GIUDIZIARIO.
(12)
Riportato alla voce ISTITUTI DI CREDITO.
(13)
Riportato alla voce ORDINAMENTO GIUDIZIARIO.
(13/a)
Periodo aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 9 maggio 1997, n. 123 (Gazz. Uff.
10 maggio 1997, n. 107), entrato in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
(13/b)
Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 9 maggio 1997, n. 123 (Gazz. Uff. 10
maggio 1997, n. 107), entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
(14)
Riportato alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.
(15)
Riportato alla voce ORDINAMENTO GIUDIZIARIO.
(16)
Riportata alla voce CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO.
(16/a)
Intitolazione così modificata dall'art. 3, D.Lgs. 9 maggio 1997, n. 123
(Gazz. Uff. 10 maggio 1997, n. 107), entrato in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
(16/b)
Comma così modificato dall'art. 3, D.Lgs. 9 maggio 1997, n. 123 (Gazz.
Uff. 10 maggio 1997, n. 107), entrato in vigore il giorno stesso della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
(17)
Riportato alla voce ISTRUZIONE PUBBLICA: ISTRUZIONE SUPERIORE.
(18)
Riportato alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.
(19)
Riportato alla voce ORDINAMENTO GIUDIZIARIO.
(19/a)
Riportata al n. A/XXX.
(20)
Il contingente del personale previsto dal presente comma è stato determinato
con D.P.C.M. 27 giugno 1997, riportato al n. A/CXXXI.
(20/a)
Periodo aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 9 maggio 1997, n. 123 (Gazz. Uff.
10 maggio 1997, n. 107), entrato in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il comma 3 dello stesso articolo
ha inoltre disposto che il personale richiesto dal Garante per la protezione
dei dati personali nella fase di costituzione del relativo ufficio, nelle
more del perfezionamento del comando, del fuori ruolo o dell'aspettativa,
possa essere utilizzato dal Garante a decorrere dalla data indicata nella
richiesta, sempreché tale data sia di almeno dieci giorni successiva a
quella della richiesta, vi sia l'assenso dell'interessato e l'amministrazione
o l'ente di appartenenza non si opponga.
(20/b)
Il comma 3 dell'art. 5, D.Lgs. 9 maggio 1997, n. 123 (Gazz. Uff. 10 maggio
1997, n. 107), entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale ha disposto che, fino alla data di entrata in
vigore del decreto di cui al presente comma, per la gestione delle spese
dell'ufficio del Garante per la protezione dei dati personali si osservano,
in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel regolamento per la
gestione delle spese occorrenti per il funzionamento dell'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione, approvate con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 6 ottobre 1994, n. 769, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 2 aprile 1995.
(20/c)
Riportata alla voce ORDINAMENTO GIUDIZIARIO.
(21)
Comma così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 28 luglio 1997, n. 255 (Gazz.
Uff. 5 agosto 1997, n. 181), entrato in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione.
(21/a)
Comma così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 9 maggio 1997, n. 123 (Gazz.
Uff. 10 maggio 1997, n.
107),
entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
(21/b)
Comma aggiunto dall'art. 4, D.Lgs. 9 maggio 1997, n. 123 (Gazz. Uff. 10
maggio 1997, n. 107), entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
(22)
Sostituisce l'art. 10, L. 1° aprile 1981, n. 121, riportata al n.
A/XXX.
(23)
Sostituisce il comma 1 dell'art. 4, D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39.
(24)
Sostituisce il comma 1 dell'art. 5, D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39.
(25)
Modifica l'art. 9, comma 2, e l'art. 10, comma 2, L. 30 settembre 1993,
n. 388, riportata al n. Y/XXIV.
(26)
Riportata al n. A/XXX.
(27)
Riportata alla voce LAVORO.
(28)
Riportata alla voce MALATTIE INFETTIVE E SOCIALI.
(29)
Riportato alla voce STATISTICA.
(30)
Riportata al n. A/XXX.
(31)
Riportata al n. Y/XXIV.
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